http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_24.wp

Aggiornamento: 09 dicembre 2014

Il D.Lgs. 206/2007 ha recepito la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. In questo contesto, il procedimento di cui all’art. 26 d.lgs.

206/2007 prevede l’inserimento in un elenco tenuto dal Ministero della Giustizia delle Associazioni che, in base al possesso di determinati requisiti, sono considerate rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate nonché delle Associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle attività nell’area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia.

 

SPORTELLO DEL CITTADINO

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della legge 4/2013 e ai sensi dell’articolo 27-ter del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, lo sportello di riferimento ha lo scopo di raccogliere eventuali reclami relativamente al

mancato rispetto da parte dei soci del Codice di Condotta e Deontologico e degli standard qualitativi e professionali stabiliti dall’AIFEP DEI PRANOPRATICI EUROPEI

Lo sportello, inoltre, rilascia informazioni concernenti l’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

Lo sportello di riferimento sarà accessibile telefonicamente al numero 06.44340239 e all’indirizzo

mail: sportellodelcittadino@colap.it

(mailto:sportellodelcittadino@colap.it).

Nel caso di richieste d’informazioni queste saranno fornite per telefono o mail.

Il committente potrà richiedere che non sia data notizia al professionista coinvolto delle proprie generalità.

Il Collegio dei Probiviri attiverà le proprie verifiche, eventualmente chiedendo al committente chiarimenti e delucidazioni.

Il Collegio dei Probiviri una volta completate le verifiche del caso, laddove ne ravvisi l’opportunità, farà i tentativi per individuare una risoluzione della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica professionale scorretta ed erogherà eventuali sanzioni.

In ogni caso il ricorso allo Sportello di riferimento, qualunque sia l’esito della procedura, non pregiudica il diritto del committente di adire l’Autorità, ai sensi dell’articolo 27 del Codice del consumo, o il giudice competente.

Per ottemperare alle disposizioni della legge 4/2013 l’AIFEP ha scelto di usufruire degli strumenti di garanzia a tutela degli utenti che il CoLAP offre, nello specifico lo “Sportello del Cittadino”.