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AIFEP - Associazione Bioterapeuti Europei
STATUTO
CAPO I
DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' - FONDO COMUNE
Articolo1-
DENOMINAZIONE
E' costituita l'ASSOCIAZIONE ITALIANA
FLUSSO E PRANOTERAPIA DEI BIOPRANO-TERAPEUTI EUROPEI
denominata, brevemente,
AIFEP.
L’associazione ha sede in Milano
Piazza Imperatore Tito,8.
Articolo 2 - DURATA
La durata dell’associazione è stabilita
fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata
dall’Assemblea degli associati.
Articolo 3- SCOPO SOCIALE
L' Associazione è apolitica, apartitica
e non persegue scopi di lucro.
Premesso che per BIOPRANOTERAPIA
si intende una prassi terapeutica che attraverso metodi
naturali quali la sola apposizione delle mani sul
soggetto trattato tende a ristabilire lo stato di
equilibrio e di benessere degli esseri viventi,
BIOPRANOTERAPEUTI sono quelle persone che, dotate
di particolare carica energetica, praticano tale
terapia.
L'Associazione si propone di:
-
selezionare le persone dotate di
qualità biopranoterapeutiche, accertando le
effettive capacità delle stesse;
-
promuovere la conoscenza e la
diffusione della Biopranoterapia;
-
tutelare gli interessi e le istanze
di riconoscimento professionale degli associati con
tutti i mezzi offerti dal vigente ordinamento
giuridico;
-
svolgere attività di controllo
preventivo e successivo dell'operato dei propri
associati, a tutela degli stessi e dei loro
assistiti;
-
fornire ai propri associati
assistenza in campo scientifico, terapeutico,
legale, fiscale e assicurativo;
-
divulgare le tecniche operative e le
casistiche evidenziate nell'esercizio della
Biopranoterapia e promuovere la ricerca scientifica
sulle modalità d'uso e sul migliore utilizzo
terapeutico della stessa;
-
promuovere appositi programmi
didattici per garantire la formazione professionale
dei Biopranoterapeuti e coordinarne
l'aggiornamento e l'informazione;
-
aderire eventualmente ad associazioni
o organismi nazionali o internazionali che siano in
sintonia con gli scopi statutari.
Articolo 4- FONDO COMUNE
Viene costituito un fondo comune
destinato ad adeguare i mezzi finanziari
dell'associazione, sia per la tutela dei terzi, che ai
fini di un più agevole conseguimento delle finalità
societarie. Tale fondo è costituito dai beni mobili e
immobili che sono, o diverranno, di proprietà
dell'associazione.
Più in particolare le entrate dell'
Associazione sono costituite:
-
dalle quote associative e dagli
eventuali contributi degli associati;
-
dalle quote pagate dagli associati
per i corsi di formazione professionale;
-
da donazioni e lasciti di Enti e di
singoli individui;
-
da eventuali contributi finalizzati
elargiti da privati, oppure da enti pubblici e
privati (ad esempio da organizzazioni governative
come il CNR);
-
da ogni altro introito quantificabile
annualmente come incremento patrimoniale.
Gli associati si impegnano a compiere
ogni possibile sforzo per incrementare il fondo
dell’associazione, al fine di ottenere il riconoscimento
giuridico della stessa.
Articolo 5- ESERCIZIO
FINANZIARIO
L'esercizio finanziario dell’associazione
si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di
ogni anno.
Entro il 30 marzo, il Tesoriere
sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio
consuntivo dell'anno precedente, unitamente al bilancio
preventivo dell’esercizio in corso.
Contestualmente, il Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti é tenuto a presentare al
Consiglio di Amministrazione la relazione del Collegio
sul bilancio consuntivo.
Il Consiglio di Amministrazione,
elaborata la versione definitiva dei suddetti bilanci,
li sottopone all'approvazione dell'Assemblea annuale
degli associati.
Articolo 6-
ATTIVITA' DI RICERCA
SCIENTIFICA
L'Associazione si propone di:
-
studiare con criteri rigorosamente
scientifici, avvalendosi di idonee apparecchiature e
di adeguate professionalità, le caratteristiche e
le attività delle persone dotate di potenzialità
biopranoterapeutiche;
-
ordinare statisticamente i
risultati bioenergetici ottenuti dagli associati,
secondo quanto previsto dal Regolamento
dell'Associazione;
-
diffondere presso il pubblico tali
risultati.
Articolo 7-
ATTIVITA' DIDATTICA
L'Associazione promuove la didattica
generale e specifica nel campo della Biopranoterapia.
In particolare, oltre a conferenze di
aggiornamento, saranno organizzati corsi specifici
riservati agli associati allo scopo di curarne e
migliorarne la formazione professionale
CAPO II
ASSOCIATI
Articolo 8-
L'Associazione è formata dalle seguenti
diverse categorie di Associati:
-
Associati Effettivi ;
-
Associati Onorari ;
-
Associati Sostenitori;
-
Associati Simpatizzanti.
Ogni associato sarà iscritto in apposito
elenco dell'Associazione e riceverà una tessera con la
relativa qualifica.
Tale tessera sarà convalidata ogni anno
dopo il versamento della quota annuale di iscrizione e
sarà l'unico documento ritenuto valido per consentire
all'associato la piena partecipazione alle assemblee e
la fruizione dei servizi forniti dall'Associazione.
Articolo 9-
ASSOCIATI EFFETTIVI
Possono far parte dell’Associazione
tutti coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
-
hanno compiuto il 18° anno di età;
-
hanno comprovate qualità
biopranoterapeutiche;
-
non hanno mai riportato condanne
penali definitive.
Le domande di iscrizione sono accettate
o respinte a insindacabile giudizio del Consiglio di
Amministra-zione dell’Associazione, previo accertamento
di tutti i requisiti suddetti.
Gli associati effettivi sono tenuti al
pagamento della quota associativa annuale nonché di ogni
altro eventuale contributo deliberato dall’Assemblea.
Articolo 10-
ASSOCIATI ONORARI
Sono
nominati associati onorari quelle persone, di norma non
iscritte all'Associazione, che hanno particolari meriti
in campo scientifico ed accademico e hanno
contribuito in modo notevole o determinante alla
realizzazione delle finalità dell'Associazione.
La nomina è decisa dal Consiglio di
Amministrazione.
Gli Associati Onorari, previa
accettazione della nomina loro attribuita, hanno diritto
ad essere inseriti nel libro degli associati senza
pagare la quota associativa, hanno diritto di voto in
Assemblea e possono essere eletti a ricoprire cariche
sociali.
La qualifica di ogni Associato Onorario deve essere
confermata di anno in anno dal Comitato Esecutivo.
Articolo 11-
ASSOCIATI SOSTENITORI
Sono tutti coloro che pur non essendo in
possesso di particolari qualità biopranoterapeutiche,
vogliono ugualmente esprimere la loro solidarietà con le
finalità dell'Associazione, versando un contributo
annuo pari, come minimo, al doppio della quota
associativa di tesseramento dell'anno in corso.
Gli associati sostenitori possono partecipare
all'Assemblea come uditori ma non hanno il diritto di
voto.
Articolo 12 -
ASSOCIATI
SIMPATIZZANTI
Sono tutti coloro che pur non essendo in
possesso di particolari qualità biopranoterapeutiche,
vogliono ugualmente esprimere la loro solidarietà con le
finalità dell’Associazione, versando un contributo alla
stessa e comunque inferiore alla quota associativa
di tesseramento dell’anno in corso.
Gli associati simpatizzanti possono
partecipare all’Assemblea come uditori ma non hanno il
diritto di voto
Articolo 13- DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Il normale rapporto associativo ha durata
annuale, con scadenza il 31 Dicembre e si intende
automa-ticamente rinnovato per un ulteriore anno, in
mancanza di dichiarazione scritta di recesso a mezzo
raccomandata A/R inviata al Consiglio di Amministrazione
entro e non oltre il 31 ottobre.
Il rinnovo del rapporto di cui al comma
precedente comporta l'obbligo del pagamento della quota
associativa (nonché di eventuali contributi, ove
previsto) entro e non oltre il 30 marzo dell’anno
successivo.
Il mancato pagamento della quota per
oltre due mesi dopo la data suddetta, accertato dal
Consiglio di Amministrazione, comporterà la perdita
automatica della qualità di associato.
In casi eccezionali , il Consiglio di
Amministrazione potrà decidere di nominare quegli
associati che hanno acquisito particolari benemerenze
verso l’AIFEP “associati a vita”, esentandoli dal
pagamento della quota associativa.
Articolo 14- PERDITA DELLA QUALIFICA
La qualifica di associato si perde, oltre
che per il mancato pagamento della quota, per recesso
e indegnità.
L'indegnità sarà dichiarata dal Collegio
dei Probiviri nei confronti di quell’associato la cui
condotta non sia ritenuta più compatibile con gli
scopi perseguiti dall’Associazione.
L’associato onorario perderà la propria qualifica
unicamente per recesso o per indegnità.
CAPO
III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 15-
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Organi dell'Associazione sono:
-
l'Assemblea Generale degli
associati;
-
il Consiglio di Amministrazione;
-
il Comitato Esecutivo;
-
il Consiglio di Consulenza;
-
il Collegio dei Probiviri;
-
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Membri degli organi di cui alle lettere
a), b), c) possono essere esclusivamente gli
associati effettivi, iscritti all’Associazione da
almeno tre anni.
Articolo 16-
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Gli associati sono convocati in
Assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una
volta all'anno, entro il 30 giugno. L’Assemblea sarà
convocata mediante avviso scritto contenente data,
luogo e ora dell'Assemblea, in prima e seconda
convocazione, e il relativo ordine del giorno
Tale avviso dovrà essere inviato a
ciascun associato, con un preavviso di trenta giorni
rispetto alla data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione.
L'Assemblea deve pure essere convocata
dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta ne sia
fatta espressa richiesta da almeno un decimo degli
associati, nel termine massimo di quarantacinque
giorni dal ricevimento di tale richiesta.
L'Assemblea può essere convocata anche
fuori dalla sede dell’Associazione, purché in Italia.
Articolo 17- VALIDITA’
DELL’ASSEMBLEA
L'Assemblea sarà ritenuta valida in prima
convocazione con un numero di associati presenti pari
a metà degli iscritti, oppure, in seconda convocazione,
con un numero di associati presenti pari almeno a un
settimo degli iscritti.
Per modificare lo Statuto e per
sciogliere l’Associazione sarà necessaria, in prima
convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli
associati effettivi, ma in seconda convocazione sarà
sufficiente la presenza di un terzo degli stessi.
Le delibere dell’Assemblea saranno
approvate con il voto favorevole della maggioranza
assoluta (cinquanta per cento più uno) del presenti.
Articolo 18-
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
L'Assemblea delibera:
-
sugli indirizzi generali e sugli
specifici programmi annuali dell’Associazione;
-
sul bilancio consuntivo e su quello
preventivo;
-
su eventuali norme regolamentari
presentate dal Consiglio di Amministrazione
all’approvazione dell’Assemblea;
-
sempre su proposta del Consiglio di
Amministrazione, sull'importo della quota di
tesseramento dell’anno successivo e del contributo
integrativo destinato a coprire un eventuale deficit
di bilancio relativo all'esercizio trascorso;
-
sulle tariffe che si consiglia agli
associati di praticare quale compenso per le loro
prestazioni come Biopranoterapeuti;
-
su eventuali modifiche dello Statuto.
-
sulla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei
Probiviri e del Collegio dei Revisori del Conti.
Articolo 19
- PARTECIPAZIONE
ALL’ASSEMBLEA
Hanno diritto di partecipare
all'Assemblea, con diritto di voto tutti gli associati
effettivi che siano in regola con il pagamento della
quota associativa, nonché gli associati onorari,
sostenitori e simpatizzanti.
Il diritto di voto compete unicamente
agli associati effettivi.
Articolo 20 - SVOLGIMENTO
DELL’ASSEMBLEA
L'Assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione e il verbale delle
sedute Assembleari è redatto dal segretario di detto
Consiglio o da altra persona designata dal Presidente.
Inoltre l’Assemblea convocata per
l’elezione dei nuovi consiglieri di amministrazione, dei
probiviri e revisori, sceglie, fra gli associati non
candidati presenti, tre associati i quali accerteranno,
in caso di contestazioni, il diritto dei singoli
associati di partecipare alle votazioni.
Non é ammesso il voto per delega.
Articolo 21 - IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è
composto da nove membri eletti dall'Assemblea degli
associati per la durata di tre anni ed è investito dei
più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione.
Alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione hanno il diritto di partecipare, in
qualità di uditori, il Presidente del Collegio dei
Probiviri ed il Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti, o persone dagli stessi delegate.
Articolo 22
- ELEZIONI DEI CONSIGLIERI
Gli associati che intendono presentarsi
per la nomina a consigliere devono comunicare la propria
candidatura mediante avviso scritto da inviarsi al
Segretario dell’Associazione a mezzo raccomandata A/R
almeno venti giorni prima della data dell’Assemblea.
Tutti gli avvisi di candidatura
dovranno, a cura del Segretario, essere esposti nella
sede dell’Associazione almeno sette giorni prima della
data delle votazioni.
Risulteranno eletti i primi nove
associati che avranno riportato il maggior numero di
voti.
Articolo 23 -
SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI
Quei componenti del Consiglio di
Amministrazione che, nel corso del mandato, vengano a
cessare dalla carica, per qualsivoglia motivo, saranno
sostituiti da quello o quelli dei candidati non eletti
che hanno riportato il maggior numero di voti.
I consiglieri così nominati rimarranno in
carica fino alla scadenza del mandato triennale dei
consiglieri eletti dall’Assemblea.
Qualora, anche prima della scadenza,
venga a cessare la maggioranza dei consiglieri, quelli
rimasti provvederanno a convocare, entro i trenta giorni
successivi al venir meno della maggioranza, l’Assemblea
degli associati per procedere all’elezione di un nuovo
consiglio.
Articolo 24 -
CONVOCAZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO
Le riunioni del Consiglio di
Amministrazione sono convocate dal Presidente dello
stesso , con un preavviso scritto minimo di otto giorni
contenente l'ordine del giorno.
In casi di particolare urgenza, la
convocazione potrà anche essere effettuata
telefonicamente, purché sia poi comunque seguita
da comunicazione scritta.
Il Consigliere che, senza giustificato
motivo, non partecipi a quattro riunioni consecutive del
Consiglio, sarà ritenuto decaduto dal Consiglio stesso e
sostituito come previsto dall’Art. 21.
Il Consiglio, nella sua prima seduta dopo
la nomina, tenendo conto delle preferenze espresse
dall'Assemblea, nonché di ogni altra valutazione di
opportunità:
-
nomina un Presidente, che è anche il
Presidente dell’Associazione, un vice Presidente, un
Segretario, e un Tesoriere e sceglie un quinto
consigliere che, insieme ai quattro sopra detti,
forma il Comitato Esecutivo dell'Associazione;
-
nomina i consiglieri
responsabili delle seguenti commissioni:
- professionale o esaminatrice
- pubbliche relazioni
- riconoscimento scuola
- ricerca
- etica e legislazione
-
attribuisce le deleghe al detto
Comitato Esecutivo;
-
delibera l’adozione o la modifica del
Regolamento dell’Associazione;
-
delibera sui bilanci consuntivo e di
previsione, tenendo anche conto delle eventuali
osservazioni dei Revisori dei Conti;
-
provvede ad assegnare i fondi
disponibili secondo opportunità e necessità;
-
nomina le Commissioni di Studi e di
Ricerca e, su proposta del Comitato Esecutivo,
nomina i componenti del Consiglio di Consulenza;
-
sempre su proposta del Comitato
Esecutivo, nomina i Delegati Interregionali,
Regionali e Provinciali dell’Associazione.
Il Consiglio di Amministrazione si
riunisce regolarmente ogni quattro mesi, previa
convocazione scritta del Presidente, da comunicarsi con
un preavviso di almeno otto giorni.
Il Consiglio potrà tuttavia riunirsi in
qualunque momento in tutti quei casi in cui un terzo dei
suoi membri lo ritenga necessario, dandone comunicazione
per iscritto, con un puntuale ordine del giorno,
contestualmente al Presidente ed al Segretario.
Ai fini della validità delle riunioni del
Consiglio, é sufficiente la presenza di cinque
Consiglieri, compreso il Presidente o il Vicepresidente.
In caso di votazione con esito di parità,
il voto del Presidente avrà valore decisivo.
Di ogni riunione verrà redatto, a cura
del Segretario del Consiglio, o, in sua assenza, dal
Consigliere a ciò delegato, regolare verbale che -
sottoscritto dal verbalizzante e dal Presidente -
verrà trascritto in apposito libro conservato a cura
del Segretario.
Articolo 25-
COMPETENZE DEL COMITATO
ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo, oltre alle
specifiche deleghe attribuitegli dal Consiglio di
Amministrazione, ha il compito di gestire l’attività
ordinaria dell'Associazione.
Il Comitato si riunisce su convocazione
del Presidente o di due componenti e le sue sedute
saranno valide con la presenza di almeno tre componenti.
Articolo 26-
IL PRESIDENTE
Compete al Presidente e, in sua assenza,
al Vicepresidente:
-
convocare e presiedere l’Assemblea
nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione
e del Comitato Esecutivo;
-
promuovere lo sviluppo
dell'Associazione e supervisionarne le attività;
-
rappresentare legalmente
l'Associazione, con facoltà di delegare singole
incombenze a un altro Consigliere;
-
sentito il Comitato Esecutivo,
nominare un addetto ai rapporti con la stampa e i
mezzi di comunicazione;
-
in nome e per conto dell'Associazione
essere titolare della proprietà editoriale della
"RIVISTA DELLA BIOTERAPIA", organo ufficiale
dell'AIFEP - BIOPRANOTERAPEUTI EUROPEI (Reg. n°233
del 6 Aprile 1991 Tribunale di Milano), e nominarne
il Comitato di Redazione;
-
sentito il Comitato Esecutivo,
nominare i componenti del Comitato Etico-Scientifico
del Centro Studi Francesco Racanelli;
-
gestire la Rivista della Bioterapia e
il Centro Studi Francesco Racanelli;
-
firmare tutti gli atti ufficiali
dell'Associazione;
-
firmare, insieme al Tesoriere, i
mezzi di pagamento dell’Associazione.
Articolo 27-
IL SEGRETARIO
Compete al Segretario:
-
svolgere il lavoro dell’ufficio di
segreteria, coadiuvando gli Organi dell’Associazione;
-
verbalizzare le riunioni
dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione
e quelle del Comitato Esecutivo. In caso di
impedimento, il Segretario può essere sostituito per
questa incombenza da altra persona designata da chi presiede la riunione;
-
provvedere al disbrigo della
corrispondenza dell'Associazione;
-
provvedere a tenere aggiornati i
libri dell’Associazione;
-
sovrintendere alla gestione della
Biblioteca dell’Associazione;
-
fornire il supporto della propria
collaborazione e della propria presenza al
Presidente, nell’attività esterna che questi svolge
in rappresentanza dell’Associazione.
Articolo 28-
IL TESORIERE
Compete al Tesoriere:
-
organizzare l'attività amministrativa
dell’Associazione, tenendo aggiornate le
registrazioni contabili e rendendole disponibili in
qualsiasi momento ai controlli dei Revisori dei
Conti ed alla visione di ogni Associato che ne
faccia richiesta;
-
elaborare, o fare elaborare sotto la
propria responsabilità, il Bilancio Consuntivo e
quello Preventivo;
-
versare sul conto corrente bancario
e/o postale intestato all’Associazione tutte le
somme ricevute dalla stessa. Ai fini del
versamento, il Tesoriere potrà operare con firma
singola, sia in distinta di versamento, che come
girata dei titoli di credito; anche per la richiesta
di libretti di assegni del conto corrente sarà
sufficiente la sua sola firma;
-
emettere mezzi di pagamento a nome e
per conto dell’Associazione con firma congiunta a
quella del Presidente.
Articolo 29-
CONSIGLIO Dl CONSULENZA
Il Consiglio di Consulenza è formato da
esperti in campo giuridico, fiscale, scientifico, medico
e sanitario, nominati dal Consiglio di Amministrazione
su proposta del Comitato Esecutivo.
Compito di tali esperti sarà quello di
fornire assistenza, nei rispettivi campi, al Consiglio
di Amministrazione nonché al Comitato Esecutivo e, su
richiesta di questi, ai singoli associati.
Articolo 30-
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri, composto di
tre membri e due supplenti, è nominato dall’Assemblea
in occasione delle elezioni per la nomina dei
consiglieri.
Gli associati che intendono presentarsi
per la nomina a Proboviro devono comunicare la loro
candidatura mediante avviso scritto da inviarsi al
Segretario dell’Associazione a mezzo raccomandata A/R
almeno venti giorni prima dell’Assemblea.
Tutti gli avvisi di candidatura dovranno,
a cura del Segretario, essere esposti nella sede
dell’Associazione almeno sette giorni prima della data
delle votazioni.
Risulteranno eletti i primi cinque
candidati che avranno riportato il maggior numero dei
voti.
La funzione di Proboviro è incompatibile
con quelle di consigliere e/o revisore dei conti.
Il Proboviro che nel corso del mandato,
venga a cessare dalla carica per qualsivoglia motivo,
sarà sostituito dal primo dei candidati non eletti che
ha riportato il maggior numero di voti.
I Probiviri, nella loro prima seduta dopo
la nomina, designeranno il Presidente, il
Vicepresidente e il Segretario.
Le riunioni dei Probiviri saranno
considerate valide con la presenza di almeno tre
componenti del Collegio.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri
ha il diritto di assistere come uditore alle riunioni
del Consiglio di Amministrazione: in tale funzione può
delegare a rappresentarlo un altro membro del
Collegio.
Articolo 31-
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La gestione economica dell'Associazione è
controllata da un collegio di Revisori dei Conti,
costituito da tre membri eletti ogni tre anni
dall'Assemblea degli Associati.
Gli associati che intendono presentarsi
per la nomina a Revisore devono comunicare la loro
candidatura mediante avviso scritto da inviarsi al
Segretario dell’associazione a mezzo raccomandata A/R
almeno venti giorni prima della data dell’Assemblea.
Tutti gli avvisi di candidatura dovranno,
a cura del Segretario, essere esposti nella sede
dell’Associazione almeno sette giorni prima delle
votazioni.
Risulteranno eletti i primi tre candidati
che avranno riportato il maggior numero dei voti.
I Revisori, nella prima seduta dopo la
nomina, designeranno il Revisore Capo del Collegio,
dandone comunicazione al Consiglio di
Amministrazione.
Le riunioni dei Revisori saranno valide
con la presenza di due membri del Collegio.
Il Capo dei Revisori ha il diritto di
partecipare come uditore a tutte le riunioni del
Consiglio di Amministrazione e deve essere sentito in
materia di decisioni che comportino investimenti da
parte dell’Associazione o di contabilità; può delegare a
rappresentarlo, per tale incombenza, un altro Revisore.
I Revisori devono accertare la regolare
tenuta della contabilità dell’Associazione, verificando
la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli
di proprietà associativa, con il diritto di effettuare,
in qualsiasi momento e anche individualmente, tutte le
ispezioni e i controlli ritenuti necessari.
Il Collegio dei Revisori redigerà
annualmente una relazione al bilancio consuntivo, da
allegare a quest'ultimo per la presentazione in sede
Assembleare.
Il Revisore dei Conti che, nel corso del
mandato, venga a cessare dalla carica per qualsivoglia
motivo, sarà sostituito dal primo dei candidati non
eletti che ha riportato il maggior numero di voti.
CAPO V
CONTROVERSIE
Articolo 32-
Tutte le eventuali controversie fra i singoli associati
o tra questi e l'Associazione saranno sottoposte al
Collegio dei Probiviri.
Inoltre, i Probiviri saranno competenti a
giudicare in merito a controversie sorte tra associati
e loro clienti, e che siano state portate da questi
ultimi all'attenzione del Comitato Esecutivo.
D'iniziativa del Comitato Esecutivo,
verranno poi deferiti al Collegio dei Probiviri quegli
associati che risultino non essersi attenuti
rigorosamente alle norme etiche e di correttezza
professionale previste nei regolamenti
dell’Associazione, o a carico dei quali siano
configurabili ipotesi di violazione di norme statutarie
e/o regolamentari, per eventuali provvedimenti di
ammonizione, diffida, sospensione o esclusione.
I Probiviri giudicheranno tutte le dette
controversie seguendo criteri di moderazione, di buon
senso e di equità, senza formalità di procedura.
Articolo 33-
Radiazione
La decisione del Collegio dei Probiviri
sarà definitiva.
Tuttavia, ogni decisione riguardante
la radiazione di un associato potrà essere sottoposta,
su richiesta dell'interessato da formularsi entro
trenta giorni dalla comunicazione della decisione
stessa, alla delibera dell'Assemblea.
Quest’ultima potrà convalidare il
provvedimento di radiazione o revocarlo.
CAPO VI
SCIOGLIMENTO
Articolo 34-
Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del
fondo comune sono deliberate dall'Assemblea convocata
con apposito ordine del giorno, con la maggioranza
qualificata di cui all’art. 17.
La delibera dovrà anche nominare uno o
più liquidatori, incaricati di provvedere in merito alla
devoluzione del patrimonio associativo tra i soci che
al momento dello scioglimento risulteranno in regola
con il pagamento della quota associativa.
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