AIFEP - Associazione Bioterapeuti Europei

STATUTO

CAPO  I

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' -  FONDO COMUNE

Articolo1- DENOMINAZIONE

E' costituita l'ASSOCIAZIONE ITALIANA FLUSSO E PRANOTERAPIA DEI BIOPRANO-TERAPEUTI  EUROPEI denominata, brevemente, AIFEP.

L’associazione ha  sede in Milano Piazza Imperatore Tito,8.

Articolo 2 - DURATA

La durata dell’associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata dall’Assemblea  degli  associati.

Articolo 3- SCOPO SOCIALE

L' Associazione è apolitica, apartitica e  non persegue scopi di lucro.

Premesso che  per  BIOPRANOTERAPIA si intende una prassi terapeutica che attraverso metodi naturali quali la sola apposizione delle mani sul soggetto trattato tende a ristabilire lo stato di equilibrio e di benessere degli  esseri  viventi, BIOPRANOTERAPEUTI sono quelle persone che, dotate di particolare carica energetica,  praticano tale terapia.

L'Associazione si propone di:

  1. selezionare le persone dotate di qualità biopranoterapeutiche, accertando le effettive capacità delle stesse;

  2. promuovere la conoscenza  e la diffusione della Biopranoterapia;

  3. tutelare gli interessi e le istanze di riconoscimento professionale degli associati con tutti i mezzi offerti dal vigente ordinamento giuridico;

  4. svolgere attività di controllo preventivo e successivo dell'operato dei propri associati, a tutela degli stessi e dei loro assistiti;

  5. fornire ai propri associati assistenza in campo scientifico, terapeutico, legale, fiscale e assicurativo;

  6. divulgare le tecniche operative e le casistiche evidenziate nell'esercizio della Biopranoterapia e promuovere la ricerca scientifica sulle modalità d'uso e sul migliore utilizzo terapeutico della stessa;

  7. promuovere appositi programmi didattici per garantire la formazione professionale dei Biopranoterapeuti e coordinarne l'aggiornamento  e  l'informazione;

  8. aderire eventualmente ad associazioni o organismi nazionali o internazionali che siano in sintonia con gli scopi statutari.

Articolo 4- FONDO COMUNE

Viene costituito un fondo comune destinato ad adeguare  i mezzi finanziari dell'associazione, sia per la tutela dei terzi, che ai fini di un più agevole conseguimento delle finalità societarie. Tale fondo è costituito dai beni mobili e immobili che sono, o diverranno, di proprietà dell'associazione.

Più in particolare le entrate dell' Associazione sono costituite:

  1. dalle quote associative e dagli eventuali contributi  degli associati;

  2. dalle quote pagate dagli associati  per i corsi di formazione professionale;

  3. da  donazioni e lasciti di Enti e di singoli individui;

  4. da eventuali contributi finalizzati elargiti da  privati, oppure da enti pubblici e privati (ad esempio da organizzazioni governative come il CNR);

  5. da ogni altro introito quantificabile annualmente come incremento patrimoniale.

Gli associati si impegnano a compiere ogni possibile sforzo per incrementare il fondo  dell’associazione, al fine di ottenere il riconoscimento giuridico della stessa.

Articolo 5- ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell’associazione si apre il 1 gennaio  e si chiude il 31 dicembre di ogni  anno.

Entro il  30 marzo, il Tesoriere sottopone al  Consiglio di Amministrazione il  bilancio consuntivo  dell'anno precedente, unitamente al bilancio preventivo dell’esercizio in corso.

Contestualmente, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti é tenuto a presentare al Consiglio di Amministrazione la relazione del  Collegio sul  bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione, elaborata la versione definitiva dei suddetti bilanci, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea annuale degli associati.

Articolo 6- ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

L'Associazione si propone di:

  1. studiare con criteri rigorosamente scientifici, avvalendosi di idonee apparecchiature e di adeguate professionalità,  le caratteristiche e le attività  delle  persone dotate di potenzialità biopranoterapeutiche;

  2. ordinare  statisticamente  i risultati bioenergetici ottenuti dagli associati,  secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Associazione;

  3. diffondere presso il pubblico tali risultati.

Articolo 7- ATTIVITA' DIDATTICA

L'Associazione promuove la didattica generale e specifica nel campo della Biopranoterapia.

In particolare, oltre a conferenze di aggiornamento, saranno organizzati corsi  specifici riservati agli associati allo scopo di curarne e migliorarne la formazione professionale


CAPO II

ASSOCIATI

Articolo 8-

L'Associazione è formata dalle seguenti diverse categorie di Associati:

  1. Associati  Effettivi ;

  2. Associati  Onorari ;

  3. Associati  Sostenitori;

  4. Associati  Simpatizzanti.

Ogni associato sarà iscritto in apposito elenco  dell'Associazione e riceverà una  tessera con la relativa qualifica.

Tale tessera sarà convalidata ogni anno dopo il versamento della quota annuale di iscrizione e sarà l'unico documento ritenuto valido per consentire all'associato la piena partecipazione alle assemblee  e la fruizione dei servizi forniti dall'Associazione.

Articolo 9- ASSOCIATI EFFETTIVI

Possono  far parte dell’Associazione tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. hanno compiuto il 18° anno di età;

  2. hanno comprovate qualità biopranoterapeutiche;

  3. non hanno mai riportato condanne penali definitive.

Le  domande di iscrizione sono accettate o respinte a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministra-zione dell’Associazione, previo accertamento  di tutti i requisiti suddetti.

Gli associati effettivi sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale nonché di ogni altro eventuale contributo deliberato dall’Assemblea.

Articolo 10- ASSOCIATI ONORARI

Sono nominati associati onorari quelle persone, di norma non iscritte all'Associazione, che  hanno particolari meriti in campo scientifico ed accademico e hanno contribuito in modo notevole o determinante alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

La nomina è decisa  dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Associati Onorari, previa accettazione della nomina loro attribuita, hanno diritto ad essere inseriti nel libro degli associati  senza pagare la quota associativa,  hanno diritto di voto  in  Assemblea e possono essere eletti a ricoprire cariche sociali.

La qualifica di ogni Associato Onorario deve essere confermata di anno in anno dal Comitato Esecutivo.

Articolo 11- ASSOCIATI SOSTENITORI

Sono tutti coloro che pur non essendo in possesso di particolari qualità biopranoterapeutiche, vogliono ugualmente esprimere la loro solidarietà con le finalità dell'Associazione, versando  un  contributo annuo  pari, come minimo, al doppio della quota associativa  di  tesseramento dell'anno  in corso.

Gli associati sostenitori possono partecipare all'Assemblea come uditori ma non hanno  il diritto di voto.

Articolo 12 -  ASSOCIATI SIMPATIZZANTI

Sono tutti coloro che pur non essendo in possesso di particolari qualità biopranoterapeutiche, vogliono ugualmente esprimere la loro solidarietà con le finalità dell’Associazione, versando un contributo alla stessa e comunque inferiore  alla   quota associativa  di  tesseramento  dell’anno  in corso.

Gli associati simpatizzanti possono partecipare all’Assemblea come uditori ma non hanno il diritto di voto

Articolo 13- DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il normale rapporto associativo ha durata annuale, con scadenza il  31 Dicembre e si intende automa-ticamente rinnovato per un ulteriore anno, in mancanza di dichiarazione scritta di recesso  a mezzo raccomandata A/R inviata al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 31 ottobre.

Il rinnovo del rapporto di cui al comma precedente comporta l'obbligo del pagamento della quota associativa  (nonché di eventuali contributi, ove previsto)  entro e non oltre il 30 marzo dell’anno successivo.

Il mancato pagamento della quota per oltre due mesi dopo la data suddetta, accertato dal Consiglio di Amministrazione, comporterà la perdita automatica della qualità di associato.

In casi eccezionali , il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di nominare quegli associati che hanno acquisito particolari benemerenze verso l’AIFEP “associati a vita”, esentandoli  dal  pagamento  della  quota associativa.

Articolo 14- PERDITA DELLA QUALIFICA

La qualifica di associato si perde, oltre che per il mancato pagamento della quota, per  recesso  e  indegnità.

L'indegnità sarà dichiarata dal Collegio dei Probiviri nei confronti di quell’associato la cui condotta  non  sia  ritenuta  più compatibile con gli scopi perseguiti dall’Associazione.

L’associato  onorario perderà la propria  qualifica unicamente per recesso o per indegnità.


 CAPO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 15-  ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Organi  dell'Associazione sono:

  1. l'Assemblea  Generale degli associati;

  2. il Consiglio di Amministrazione;

  3. il Comitato Esecutivo;

  4. il Consiglio di  Consulenza;

  5. il Collegio dei  Probiviri;

  6. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Membri degli organi di cui alle lettere a), b), c) possono essere  esclusivamente  gli  associati effettivi,  iscritti all’Associazione da almeno tre anni.

Articolo 16- ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Gli  associati sono convocati  in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno. L’Assemblea sarà convocata mediante avviso scritto  contenente data, luogo e ora dell'Assemblea, in prima e seconda convocazione,  e  il relativo ordine del giorno

Tale avviso dovrà essere  inviato  a ciascun  associato, con un preavviso di trenta giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea deve pure essere convocata dal  Consiglio di Amministrazione ogni qual volta ne sia fatta  espressa  richiesta  da almeno un decimo degli associati, nel  termine massimo di  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento di  tale richiesta.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell’Associazione, purché in  Italia.

Articolo 17- VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

L'Assemblea sarà ritenuta valida in prima convocazione  con un numero di associati  presenti pari a metà degli iscritti, oppure, in seconda convocazione, con un numero  di associati presenti pari almeno a un settimo  degli iscritti.

Per modificare lo Statuto e per sciogliere l’Associazione sarà necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati effettivi, ma in seconda convocazione  sarà sufficiente  la  presenza di un terzo degli stessi.

 Le delibere dell’Assemblea saranno approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta  (cinquanta per cento più uno) del presenti.

Articolo 18- COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

L'Assemblea  delibera:

  • sugli indirizzi generali e sugli specifici programmi annuali dell’Associazione;

  • sul bilancio consuntivo e su quello preventivo; 

  • su eventuali norme regolamentari  presentate dal Consiglio di Amministrazione  all’approvazione dell’Assemblea;

  • sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'importo della quota di tesseramento dell’anno successivo e del contributo integrativo destinato a coprire un eventuale deficit di bilancio relativo all'esercizio trascorso;

  • sulle tariffe che si consiglia agli associati di praticare  quale compenso per le loro prestazioni come Biopranoterapeuti;

  • su eventuali modifiche dello Statuto.

  • sulla  nomina dei  componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori del Conti.

Articolo 19 - PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto tutti gli associati effettivi  che siano in regola con il pagamento della quota associativa, nonché gli associati  onorari, sostenitori e simpatizzanti.

Il diritto di voto compete unicamente agli associati  effettivi.

Articolo 20 - SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e il verbale delle sedute Assembleari  è redatto dal segretario di detto Consiglio o da altra persona designata dal Presidente.

Inoltre l’Assemblea convocata per l’elezione dei nuovi consiglieri di amministrazione, dei probiviri e revisori, sceglie, fra gli associati non candidati presenti,  tre associati i quali accerteranno, in caso di contestazioni, il diritto dei singoli associati di partecipare alle votazioni.

Non é ammesso il voto per delega.

Articolo 21 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri eletti dall'Assemblea  degli associati  per la durata di tre anni ed è  investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione  hanno  il diritto di partecipare, in qualità di uditori, il Presidente del Collegio dei Probiviri ed il Presidente del Collegio  dei Revisori dei Conti, o persone dagli stessi  delegate.

Articolo 22 - ELEZIONI DEI CONSIGLIERI

Gli associati  che intendono presentarsi per la nomina a consigliere devono comunicare la propria candidatura  mediante avviso scritto da inviarsi al Segretario dell’Associazione a mezzo raccomandata A/R  almeno venti giorni prima della data dell’Assemblea.

Tutti gli avvisi di candidatura  dovranno, a cura del Segretario, essere esposti nella sede dell’Associazione almeno sette giorni prima della data delle votazioni.

Risulteranno eletti i primi nove associati  che avranno  riportato il maggior numero di voti.

Articolo 23 - SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

Quei componenti del Consiglio di Amministrazione che, nel corso del mandato, vengano a cessare dalla carica, per qualsivoglia motivo, saranno sostituiti da quello o quelli  dei candidati  non eletti che hanno  riportato il maggior numero di voti.

I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato triennale dei consiglieri eletti dall’Assemblea.

Qualora, anche prima della scadenza, venga a cessare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti provvederanno a convocare, entro i trenta giorni successivi al venir meno della maggioranza, l’Assemblea degli associati  per procedere all’elezione di un nuovo consiglio.

Articolo 24 - CONVOCAZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate  dal Presidente dello stesso , con un preavviso scritto minimo di otto giorni contenente  l'ordine del giorno.

In casi di particolare urgenza, la convocazione  potrà anche essere effettuata telefonicamente,  purché sia poi comunque seguita  da comunicazione scritta.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a quattro riunioni consecutive del Consiglio, sarà ritenuto decaduto dal Consiglio stesso e sostituito come previsto dall’Art. 21.

Il Consiglio, nella sua prima seduta dopo la nomina, tenendo conto delle preferenze espresse dall'Assemblea,  nonché  di ogni altra valutazione di opportunità:

  1. nomina  un Presidente, che è anche il Presidente dell’Associazione, un vice Presidente, un Segretario,  e un Tesoriere e sceglie un quinto consigliere che, insieme ai quattro sopra detti, forma il Comitato Esecutivo dell'Associazione;

  2. nomina i  consiglieri  responsabili delle seguenti  commissioni:

        - professionale o esaminatrice

        - pubbliche relazioni

        - riconoscimento scuola

        - ricerca

        - etica e legislazione

  1. attribuisce le deleghe al detto Comitato Esecutivo;

  2. delibera l’adozione o la modifica del Regolamento dell’Associazione;

  3. delibera sui bilanci consuntivo e  di previsione, tenendo anche conto delle eventuali osservazioni dei Revisori dei Conti;

  4. provvede ad assegnare i fondi disponibili secondo opportunità e necessità;

  5. nomina le Commissioni di Studi e di Ricerca e, su proposta del Comitato Esecutivo,  nomina i componenti del Consiglio di Consulenza;

  6. sempre su proposta del Comitato Esecutivo,  nomina i Delegati Interregionali,  Regionali e Provinciali dell’Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce regolarmente ogni quattro mesi, previa convocazione scritta del Presidente, da comunicarsi con un preavviso di almeno otto giorni.

Il Consiglio potrà tuttavia riunirsi in qualunque momento in tutti quei casi in cui un terzo dei suoi membri lo ritenga necessario, dandone comunicazione per iscritto, con un puntuale ordine del giorno,  contestualmente al  Presidente ed  al  Segretario.

Ai fini della validità delle riunioni del Consiglio, é sufficiente la presenza di cinque Consiglieri, compreso il Presidente o il Vicepresidente.

In caso di votazione con esito di parità, il voto del Presidente avrà valore decisivo.

Di ogni riunione verrà redatto, a cura del Segretario del Consiglio, o, in sua assenza, dal Consigliere a ciò delegato, regolare verbale che - sottoscritto dal verbalizzante e dal Presidente  - verrà  trascritto in apposito libro conservato a cura  del  Segretario.

Articolo 25- COMPETENZE DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo, oltre alle specifiche deleghe attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione, ha il compito di gestire l’attività ordinaria  dell'Associazione.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o di due componenti e le sue sedute saranno valide con la presenza di almeno tre componenti.

Articolo 26- IL PRESIDENTE

Compete al Presidente e, in sua assenza, al Vicepresidente:

  1. convocare e presiedere l’Assemblea nonché  le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

  2. promuovere lo sviluppo  dell'Associazione  e supervisionarne le attività;

  3. rappresentare legalmente l'Associazione, con facoltà di delegare singole incombenze a un altro Consigliere;

  4. sentito il Comitato Esecutivo, nominare un addetto ai rapporti con  la stampa e i mezzi di comunicazione;

  5. in nome e per conto dell'Associazione essere titolare della proprietà editoriale della "RIVISTA DELLA  BIOTERAPIA",  organo  ufficiale  dell'AIFEP - BIOPRANOTERAPEUTI EUROPEI (Reg. n°233 del 6 Aprile 1991 Tribunale di Milano), e  nominarne il Comitato di Redazione;

  6. sentito il Comitato Esecutivo, nominare i componenti del Comitato Etico-Scientifico del  Centro Studi Francesco Racanelli;

  7. gestire la Rivista della Bioterapia e il Centro Studi  Francesco  Racanelli;

  8. firmare tutti gli atti ufficiali dell'Associazione;

  9. firmare, insieme al Tesoriere, i mezzi di pagamento dell’Associazione.

Articolo 27- IL SEGRETARIO

Compete al Segretario:

  1. svolgere il lavoro dell’ufficio di segreteria, coadiuvando gli Organi dell’Associazione;

  2. verbalizzare le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e quelle del Comitato Esecutivo. In caso di impedimento, il Segretario può essere sostituito per questa incombenza da altra persona designata da chi presiede la riunione;

  3. provvedere al disbrigo della corrispondenza dell'Associazione;

  4. provvedere a tenere aggiornati i libri dell’Associazione;

  5. sovrintendere alla gestione della Biblioteca dell’Associazione;

  6. fornire il supporto della propria collaborazione e della propria presenza al Presidente, nell’attività esterna che questi svolge in rappresentanza dell’Associazione.

Articolo 28- IL TESORIERE

Compete al Tesoriere: 

  1. organizzare l'attività amministrativa dell’Associazione, tenendo aggiornate le registrazioni contabili  e rendendole disponibili in qualsiasi momento ai controlli dei Revisori dei Conti ed alla visione di ogni Associato che ne  faccia richiesta;

  2. elaborare, o fare elaborare sotto la propria responsabilità, il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo;

  3. versare sul  conto corrente bancario e/o postale intestato all’Associazione tutte le somme ricevute  dalla  stessa. Ai fini del versamento, il Tesoriere potrà operare con  firma singola, sia in distinta di versamento, che come girata dei titoli di credito; anche per la richiesta di libretti di assegni  del conto corrente sarà sufficiente  la sua sola firma;

  4. emettere mezzi di pagamento a nome e per conto dell’Associazione con firma congiunta a quella del Presidente.

Articolo 29- CONSIGLIO Dl CONSULENZA

Il Consiglio di Consulenza è formato da  esperti in campo giuridico, fiscale, scientifico, medico e sanitario, nominati dal Consiglio di Amministrazione  su proposta del Comitato Esecutivo.

Compito di tali esperti sarà quello di fornire assistenza, nei rispettivi campi, al Consiglio di Amministrazione nonché  al Comitato Esecutivo  e, su richiesta di questi, ai singoli associati.

Articolo 30- COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il  Collegio dei Probiviri, composto di tre  membri e due supplenti, è nominato dall’Assemblea  in occasione  delle elezioni  per la nomina dei consiglieri.

Gli associati che intendono presentarsi per la nomina a Proboviro devono comunicare  la loro candidatura mediante avviso scritto da inviarsi al Segretario dell’Associazione a mezzo raccomandata A/R almeno venti giorni prima dell’Assemblea.

Tutti gli avvisi di candidatura dovranno, a cura del Segretario, essere esposti nella sede dell’Associazione  almeno sette giorni prima della data delle votazioni.

Risulteranno eletti  i primi cinque candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti.

La funzione di Proboviro è incompatibile con quelle di consigliere e/o revisore dei conti.

Il Proboviro che nel corso del mandato, venga  a cessare dalla carica per qualsivoglia  motivo, sarà sostituito  dal primo dei candidati non eletti che ha riportato il maggior numero di voti.

I Probiviri, nella loro prima seduta dopo la nomina, designeranno il  Presidente, il  Vicepresidente e il Segretario.

Le riunioni dei Probiviri saranno considerate valide con la presenza di almeno tre componenti  del  Collegio.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha il diritto di assistere come uditore alle riunioni  del Consiglio di Amministrazione: in tale funzione può delegare a rappresentarlo un altro membro  del  Collegio.

Articolo 31- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione economica dell'Associazione è controllata da un collegio di Revisori dei Conti, costituito da tre membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea  degli Associati.

Gli associati che intendono presentarsi per la nomina a Revisore  devono comunicare la loro candidatura mediante avviso  scritto da inviarsi al Segretario dell’associazione a mezzo raccomandata A/R almeno venti giorni prima della data dell’Assemblea.

Tutti gli avvisi di candidatura dovranno, a cura del Segretario, essere esposti nella sede dell’Associazione almeno sette giorni prima delle votazioni.

Risulteranno eletti i primi tre candidati che avranno riportato il maggior  numero dei voti.

I Revisori, nella prima seduta dopo la nomina,  designeranno il Revisore Capo del Collegio, dandone  comunicazione  al  Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni dei Revisori saranno valide con la presenza di due membri del Collegio.

Il Capo dei Revisori  ha il diritto di partecipare come uditore a tutte le riunioni  del Consiglio di Amministrazione e deve essere sentito  in materia di decisioni che comportino  investimenti da parte dell’Associazione o di contabilità; può delegare a rappresentarlo, per tale incombenza, un altro Revisore.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione, verificando la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà associativa, con il diritto di effettuare, in qualsiasi momento e anche individualmente, tutte le ispezioni e i controlli ritenuti  necessari.

Il Collegio dei Revisori redigerà annualmente una relazione al bilancio consuntivo, da allegare a quest'ultimo per la presentazione in sede Assembleare.

Il  Revisore dei Conti che, nel corso del mandato, venga a cessare dalla carica per qualsivoglia  motivo, sarà sostituito  dal primo dei candidati non eletti che ha riportato il  maggior numero di voti.


CAPO V

CONTROVERSIE

Articolo 32-  Tutte le eventuali controversie fra i singoli associati o tra questi e l'Associazione  saranno  sottoposte  al  Collegio dei Probiviri.

Inoltre, i Probiviri saranno competenti a giudicare  in merito a controversie sorte tra associati e loro clienti, e che siano state portate da questi ultimi all'attenzione del Comitato Esecutivo.

D'iniziativa del Comitato Esecutivo, verranno poi deferiti al Collegio dei Probiviri quegli associati  che risultino non essersi attenuti rigorosamente alle norme etiche e di correttezza professionale previste  nei regolamenti dell’Associazione, o a carico dei quali siano configurabili ipotesi  di violazione di norme statutarie e/o regolamentari, per eventuali provvedimenti di ammonizione, diffida, sospensione o esclusione.

I Probiviri giudicheranno  tutte le dette controversie seguendo criteri di moderazione, di buon senso e di equità, senza formalità di procedura.

Articolo 33-  Radiazione

La decisione del Collegio dei Probiviri sarà definitiva.

Tuttavia, ogni  decisione  riguardante  la  radiazione di un associato potrà essere sottoposta, su richiesta dell'interessato  da formularsi entro trenta giorni dalla comunicazione della  decisione stessa,  alla delibera dell'Assemblea.

Quest’ultima potrà convalidare  il  provvedimento di radiazione o revocarlo.


CAPO VI

SCIOGLIMENTO

Articolo 34- Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del fondo comune  sono deliberate dall'Assemblea  convocata con apposito ordine del giorno, con la maggioranza qualificata  di cui all’art. 17.

La delibera dovrà  anche  nominare  uno o più liquidatori, incaricati di provvedere in merito alla devoluzione del patrimonio associativo  tra i soci che al momento dello scioglimento risulteranno  in regola con  il pagamento della quota associativa.