CODICE   DEONTOLOGICO

A.I.F.E.P. BIOTERAPEUTI EUROPEI

 

PREMESSA

 “Dall’iniziale e antico termine di Pranoterapeuta, chiaro riferimento ad una tradizione filosofica mistica orientale, si é passati nel corso degli anni, inizialmente a Bioterapeuta e, successivamente, a Biopranoterapeuta, con l’inserimento del significato naturale, per arrivare a oggi al termine di Bioenergeuta®, depositato e registrato come definizione, in linea con le normative Europee del settore sociale-sanitario in materia di discipline Bio-Naturali, caratterizzato da un percorso formativo triennale didattico, scientifico,culturale e di sperimentazione scientifica”.

PRINCIPI  FONDAMENTALI  DEL  BIOENERGEUTA

Art. 1 - Il Bioenergeuta®, nell’esercizio della professione, adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità, della cui responsabilità é consapevole. E’ vincolato alla conoscenza delle regole del presente Codice la cui ignoranza non esime dalla responsabilità disciplinare. Ogni azione e omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione, l’inosservanza  delle regole prescritte dal presente Codice, sono punite in base al Regolamento associativo e alle vigenti norme di legge in materia professionale.

Art. 2 - Il Bioenergeuta® considera le leggi bioenergeutiche in modo pratico, agisce secondo tecniche naturali che predispongono il riequilibrio dello stato energetico, mediante la sola e semplice apposizione delle mani. Il Bioenergeuta® nella sua valutazione energetica é consapevole di agire sull’essere vivente  nella sua globalità.

Art. 3 - L’obiettivo del Bioenergeuta® é quello di  rilevare e normalizzare lo squilibrio energetico della persona. Se si stabilisce anche un rapporto di empatia, il trattamento potrà avvenire su basi ancor più positive e produrre risultati assai più riscontrabili.

Art. 4 - Il Bioenergeuta® é cosciente del proprio settore di intervento. Non sconfina nell’ambito di pertinenza di altre professioni e non si pone in atteggiamento di antagonismo con altre figure professionali, con particolare riferimento a quelle di carattere sanitario.

Art. 5 - Tutti coloro che esercitano la professione di Bioenergeuta® devono rispettare le presenti regole deontologiche al fine di garantire  la dignità della categoria alla quale appartengono,  il decoro e il corretto esercizio della professione.

Art. 6 - Il Bioenergeuta® deve sempre mantenere il più elevato livello di condotta professionale sia nei confronti degli utenti sia dell’Associazione. Non rivela notizie, informazioni o fatti appresi durante la prestazione professionale.

Art. 7 - Il Bioenergeuta® deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza, diligenza e conoscenza. Deve agire senza presunzione e in assoluta riservatezza, con la cognizione dei propri limiti di competenza. Il rapporto che il Bioenergeuta® deve instaurare con i suoi assistiti é volto a stimolare la consapevole collaborazione attiva e a scoraggiare qualsiasi forma di dipendenza. Non deve suscitare nelle attese dell’assistito aspettative infondate.

Art. 8 - Il Bioenergeuta® é tenuto a rifiutare tutti quegli incarichi che non può assolvere per inadeguata preparazione e/o formazione professionale.

Art. 9 - L’esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull’autonomia professionale,  sulla scelta dei tempi, dei metodi e delle tecniche nei trattamenti bioenergetici, sempre nel pieno rispetto delle regole e norme Associative AIFEP.

Art. 10 - Il Bioenergeuta®, nell’esercizio della professione, deve rispettare la dignità, opinioni, credenze, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione e autonomia dei suoi assistiti. Deve evitare qualsiasi comportamento discriminatorio in base a religione, etnia, nazionalità, idee  politiche, appartenenza a classi sociali, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Art. 11 - Il Bioenergeuta® é estraneo a qualunque collegamento con idee, concezioni e pratiche di carattere esoterico, occultistico o magico.

RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Il Bioenergeuta® é tenuto ad osservare i seguenti principi di autodisciplina nei confronti dell’Associazione:

  1. Frequentare con profitto il Corso Triennale di Formazione Professionale in Biopranoterapia fino al conseguimento dell’attestato di competenza professionale;

  2. Frequentare obbligatoriamente con profitto i Corsi di Aggiornamento Permanente annuali predisposti dall’Associazione (attualmente di circa 70 ore), per mantenere un alto livello adeguato di preparazione e di competitività, aggiornandosi specificatamente nel settore in cui opera;

  3. Nel caso in cui il professionista possegga dati di fatto, da cui discenda configurazione di comportamento scorretto di un collega, è impegnato a riferirli al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione;

  4. Il Bioenergeuta® ha l’obbligo di usare grande cautela nella valutazione e comunicazione dei risultati ottenuti nella sua attività professionale; deve sempre richiedere l’autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione quando viene citato il nome dell’AIFEP. Lo stesso atteggiamento deve essere adottato per i metodi di trattamento la cui valutazione non é stata ancora confortata dall’efficacia di una considerevole casistica.

  5. Nella promozione della propria attività, il Bioenergeuta® deve evitare di esprimersi in maniera ingannevole e arbitraria, attenendosi con particolare diligenza alle norme vigenti in materia, ispirandosi a criteri di serietà e decoro professionale e di tutela dell’immagine professionale;

  6. Il Bioenergeuta® deve denunciare, agli organi competenti dell’AIFEP, ogni tentativo di imposizione contrario alle presenti norme di deontologia professionale, da qualunque parte provenga. 

  7. Il Bioenergeuta® evita di usare pseudonimi nella sua esposizione pubblica, dichiarandosi con le proprie generalità.

  8. È fatto divieto a tutti i Bioenergeuti®, a qualsiasi qualifica rispondano o qualsiasi carica rivestano nell’ambito dell’AIFEP, di nominare la medesima o di servirsi dell’acquisita titolarità di detta qualifica o carica societaria, per ottenere privilegi politici, religiosi, economici o commerciali.

RAPPORTI  CON  I  COLLEGHI

Art. 13 - Il Bioenergeuta® deve svolgere la propria professione nel rispetto di valori di lealtà e correttezza, colleganza e solidarietà nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il prestigio dell’intera categoria professionale.

Stessi identici valori, di lealtà  e di correttezza, debbono caratterizzare l’attività del Bioenergeuta® nei confronti dei professionisti appartenenti ad altre categorie professionali. Costituisce una grave infrazione deontologica la denigrazione dei colleghi.

Art. 14 - Il Bioenergeuta® che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili da parte di un collega, dovrà informare di ciò il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione che ne darà comunicazione al Collegio dei Probiviri.

Art. 15 - Il Bioenergeuta® non deve compiere atti di concorrenza sleale di nessun tipo. Costituisce aggravante quando tale comportamento é volto a sottrarre clientela ai colleghi.

Art. 16 - Il Bioenergeuta® deve attenersi al tariffario (minimo e massimo) stabilito dall’Assemblea Annuale dei Soci AIFEP, e pubblicato ufficialmente.

RAPPORTI  CON  I  COMMITTENTI

Art. 17 - Il Bioenergeuta®:

  1. Agisce per il recupero del benessere dell’utente e solo dietro sua richiesta personale;
  2. È tenuto a fornire chiare informazioni all’utente su efficacia e limiti della Biopranoterapia, evitando di creare aspettative ingiustificate;
  3. Pur instaurando il necessario rapporto di fiducia e sostegno con i propri utenti, intrattiene con essi un rapporto strettamente professionale e limitato all’ambito contrattuale della seduta, eviterà che qualsiasi tipo di vantaggio personale, oltre all’onorario che egli possa percepire, interferisca con la qualità e durata del rapporto professionale;
  4. È libero nell’esercizio della sua attività e può rifiutare la prestazione se ritiene che sussista, da parte dell’utente, una forviante ed eccessiva convinzione della risoluzione dei suoi problemi, non riscontrata da un preventivo controllo medico;
  5. Il rapporto che si instaura tra i committenti e il Bioenergeuta® deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, l’onestà e la correttezza professionale.  L’obbligo della riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente. Il Bioenergeuta® deve informare anche i suoi collaboratori di tale obbligo e vigilare che vi si conformino. Per la violazione posta in essere da questi ultimi risponde comunque il professionista;
  6. Deve rifiutare  incarichi per i quali ritiene di non avere i requisiti e la preparazione necessaria, affidando eventualmente l’utente a colleghi competenti nello specifico campo inerente l’incarico, così come deve rinunciare a incarichi ai quali ritenga di non potere dedicare la necessaria attenzione, al fine di non causare disagi  di qualsiasi natura al committente;
  7. Potrà recedere dall’incarico prima del prevedibile termine (quando sia possibile individuarlo), ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di disagi nei riguardi del committente.
  8. Nella compilazione della fattura il Bioenergeuta® deve usare la massima chiarezza, indicando le prestazioni eseguite, il corrispettivo richiesto esponendo chiaramente l’imponibile e l’imposta relativa.

Art. 18 La prassi operativa di  un corretto comportamento professionale consiste in:

  1. Approccio con l’assistito, impostato secondo un attento e rispettoso ascolto delle informazioni che la persona vuole fornire;
  2. Compilazione di una cartella identificativa sulla quale vengono riportate le motivazioni segnalate dall’assistito e per le quali l’utente richiede l’intervento del Bioenergeuta®);
  3. Sottoscrizione autografa dell’assistito, in calce all’apposita dichiarazione, di sottoporsi alle applicazioni di biopranoterapia di propria spontanea volontà e di confermare o meno la liberatoria sulla privacy;
  4. Rilevazione manuale mediante la sola apposizione delle mani sulle zone di squilibrio bioenergetico sopra il corpo dell’assistito (ad una distanza di circa 10 cm), che non deve essere né spogliato né visitato;
  5. Pratica naturale basata sulla modulazione “di biorisonanza” Bioenergeutica®  mediante la semplice apposizione delle mani sul corpo dell’assistito secondo le modalità metodologiche d’uso, sempre nel pieno rispetto dell’integrità psicofisica dell’utente, e delle norme deontologiche prescritte dall’Associazione;
  6. Il Bioenergeuta® si asterrà in maniera assoluta dall’esercitare, nelle suesposte fattispecie, attività  non pertinenti con la sua professione (in  modo particolare,  fare diagnosi o prescrivere cure proprie dell’attività medica), sempre in perfetta e rigorosa osservanza delle norme deontologiche di cui sopra.

Art. 19 - Gli atti di accertamento e di controllo degli esiti della Biopranoterapia e/o della Bioenergeutica®,  richiesta dal medico curante, spettano allo stesso.

RAPPORTI  CON  LE  PUBBLICHE  AUTORITÀ

Art. 20 - Il Bioenergeuta® deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso pubbliche istituzioni.

Art. 21 - Di quant’altro non detto il Bioenergeuta® dovrà attenersi a quanto di volta in volta gli Organi competenti AIFEP emaneranno nell’interesse del singolo e della AIFEP stessa.