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REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE  A.I.F.E.P.

PREMESSA

“Dall’iniziale e antico termine di Pranoterapeuta, chiaro riferimento ad una tradizione filosofica mistica orientale, si é passati nel corso degli anni inizialmente a Bioterapeuta e, successivamente, a Biopranoterapeuta o “Pranopratica”,  con l’inserimento del significato naturale, per arrivare ad oggi al termine di Bioenergeuta®, depositato e registrato come definizione, in linea con le normative Europee del settore sociale-sanitario in materia di discipline Bio-Naturali caratterizzato da un percorso formativo triennale didattico, scientifico, di sperimentazione rigorosa  e culturale ”.

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti della vita associativa non espressamente o diffusamente regolati dallo Statuto dell’AIFEP ed è vincolante per tutti gli associati.

Art. 2 Ammissioni all’AIFEP

E’ Coloro che intendono associarsi all’Associazione devono presentare corretta domanda in carta libera o e-mail o modulo prestampato, corredata dei seguenti documenti:

a. Superare una “griglia di accesso” predisposta dall’Associazione;
b. Autocertificazione di non avere subito o in corso carichi pendenti Amministrativi o Penali;
c. Certificato di buona salute e di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal medico di fiducia del candidato;
d. Certificato bioenergeutico® personalizzato;
e. Due fotografie formato tessera del candidato;
f. Fotocopia del documento d’identità;
g. Fotocopia del Codice Fiscale;
h. Fotocopia dell’attribuzione “facoltativa” della Partita IVA;
i. Ogni altra documentazione (ad esempio, pubblicazioni, “curriculum vitae”, titoli di studio o professionali) che il candidato ritenga di allegare per una più favorevole valutazione della sua domanda.

Art. 3 Tessera di riconoscimento

In caso di accettazione della domanda di ammissione, sarà consegnata all’Associato la tessera dell’Associazione, che sarà munita di fotografia di riconoscimento. Ogni anno, in occasione del pagamento della quota associativa, sarà consegnata una nuova tessera che dovrà essere restituita qualora l’Associato cessi di far parte dell’Associazione, per qualsiasi motivo.

Art. 4 Pagamenti della quota associativa

Al momento dell’accettazione della domanda, l’Associato sarà tenuto al pagamento della quota associativa per intero (relativa all’anno in corso). Per gli anni successivi, la quota associativa (definita annualmente dall’Assemblea dei Soci) dovrà essere corrisposta entro il 30 marzo. In caso di mancato pagamento entro i due mesi successivi, si procederà come previsto dallo Statuto.

Art. 5 Altre categorie di Associati

La procedura di cui all’art. 2 non si applica nel caso di Associati Onorari, Sostenitori e Simpatizzanti,  il cui rapporto con  l’A.I.F.E.P.  è sostanzialmente diverso e può anche prescindere dall’esistenza di specifiche qualità Bioenergeutiche.
L’ammissione, infatti, di tali categorie di Associati costituisce una fattispecie particolare ed eccezionale, per cui non è necessaria nessun altra documentazione, tranne quella eventualmente già agli atti dell’A.I.F.E.P. essendo servita di base per la nomina dei detti Associati.
In particolare, per quanto riguarda il conferimento della qualifica di Associato Onorario, la designazione potrà divenire esecutiva a tutti gli effetti, soltanto all’atto della ricezione di una comunicazione di gradimento ed esplicita accettazione sottoscritta da parte del designato, da inviarsi entro e non oltre il termine  di giorni trenta dalla data  dell’avvenuta designazione.

Art. 6 Diritti e prerogative dell’associato

Fermo restando quanto stabilito dallo Statuto, la qualifica di Associato comporta anzitutto il diritto di fregiarsi del titolo di Bioenergeuta® A.I.F.E.P. e, in tale veste, di operare professionalmente, sia occasionalmente che continuativamente, secondo le regole di comportamento prescrittegli dall’A.I.F.EP. con il presente Regolamento, il Codice Deontologico e lo Statuto dell’Associazione.
L’Associato ha diritto di essere sottoposto a rilevazioni bioenergeutiche personalizzate presso la Sede A.I.F.E.P.; ha diritto di ricevere copia della cartella informativa e delle schede tecniche che lo riguardano, convalidate con la firma del responsabile.
L’Associato Onorario non ha, perché tale, il diritto di fregiarsi del titolo di Bioenergeuta® AIFEP, a meno che tale qualifica non gli venga riconosciuta per particolari meriti o per formazione professionale.
L’Associato avrà inoltre il diritto di usufruire, previa esibizione, se richiesta, della tessera valida per l’anno sociale in corso, dei seguenti servizi dell’A.I.F.E.P.:

1 Controllo dei Parametri Bioenergeutici rinnovabili, presso la Sede Sociale;
2 Check-up Bioenergeutico Personalizzato periodicamente rinnovabile, presso la Sede Legale;
3 Corsi Propedeutici e corsi di aggiornamento o di approfondimento in materia di Bioener-geutica® professionale A.I.F.E.P.;
4 Segnalazione del suo nome da parte della Segreteria dell’A.I.F.E.P. ai possibili utenti che telefonino dalla sua zona operativa, essendo interessati a servirsi del trattamento in Bioenergeutica®;
5 Consulenze telefoniche professionali convenzionate (legali, fiscali, mediche o scientifiche);
6 Consulenze e Informazioni (telefoniche o via e-mail o fax) presso l’Ufficio di Segreteria;
7 Funzione elettorale, attiva e passiva, in sede di Assemblea dell’A.I.F.E.P. ;
8 Partecipazione a conferenze, gite culturali, seminari, convegni o congressi organizzati dall’A.I.F.E.P.;
9 E’ consigliato (stipulare a carico dell’associato) una Copertura Assicurativa per la Responsabilità Civile e Professionale, più una per la propria Tutela Giudiziaria;
10 Immissione delle proprie casistiche previa approvazione del Comitato Etico Scientifico dell’A.I.F.E.P. nella Banca Dati della stessa;
11 Immissione operativa sperimentale volontaria in qualità di Bioenergeuta® AIFEP negli Ospedali o in Cliniche Private delle proprie Regioni, all’interno di progetti approvati;
12 Acquisto di merci o servizi a prezzo ridotto da Società e Ditte  Convenzionate, Produttrici o Distributrici, in particolare per quanto riguarda la stipulazione di polizze assicurative in campo previdenziale e infortunistico;
13 A “particolare richiesta”, all’invio postale del “NOTIZIARIO A.I.F.E.P.” o della Pubblicazione mensile “Leggete e parliamone”;
14 Inserzione redazionale personalizzata sulla Rivista dell’A.I.F.E.P. o Notiziario;
15 Pubblicazione gratuita di propri articoli sul Notiziario o sul Giornalino dell’Associazione, previo nulla-osta dei rispettivi Comitati di Redazione;
16 Partecipazione a Scambi Culturali instaurati dall’A.I.F.E.P. in convenzione con Organizzazioni Scientifiche Nazionali o Estere.

Art. 7 Autonomie

Sia pure con la limitazione della rigorosa osservanza di Codice Deontologico, Statuto e Regolamenti A.I.F.E.P. ogni Associato ha diritto alla sua autonomia operativa. 
L’autonomia si rende comprensibile innanzitutto nelle scelte razionali d’impianto e di sviluppo del proprio Studio professionale, così come autonome devono anche essere le scelte di approccio e informazione nel rapporto con ogni singolo utente della Bioenergeutica®.
L’autonomia operativa professionale del Bioenergeuta® A.I.F.E.P. si esprime infine nella scelta modale, topica e temporale delle applicazioni bioenergetiche sulla persona che ha richiesto il trattamento.

Art. 8 Divulgazioni

Ogni Associato deve divulgare correttamente le ragioni e le finalità dell’A.I.F.E.P. e della Bioenergeutica®, sia agli utenti di propria pertinenza, sia a chiunque altro vi si mostri interessato, a qualsiasi titolo.
In tale attività divulgativa, l’Associato deve tuttavia tenere presente il divieto di diffondere notizie riservate, comunque acquisite (ai sensi della legge 675/1996 “Legge sulla privacy e al consenso al trattamento dei dati personali relativi art. 13 e 23 del DLGS 196/03”).
L’Associato A.I.F.E.P. avrà cura di utilizzare nel modo più opportuno pubblicazioni, stampati e audio o videocassette pervenutegli dall’Associazione, evitando interpolazioni o modifiche che ne snaturino impostazione e terminologia.
Dovrà tenere presente, e se necessario far presente all’interlocutore, che le sue affermazioni in materia di Bioenergeutica® non impegnano e non possono  impegnare in alcun modo l’A.I.F.E.P.
L’ordinamento che concerne le targhe professionali, la carta intestata, i biglietti da visita, gli stemmi e la pubblicità, è di competenza del consigliere incaricato di Etica e Legislazione.

Art. 9 Rispetti della normativa vigente

Nell’esercizio della sua professione, il Bioenergeuta® AIFEP deve rispettare tutte le vigenti disposizioni di legge e, in caso di dubbio, consultare gli esperti e i consulenti convenzionati con l’A.I.F.E.P.

Art. 10 Privilegi

E’ fatto divieto a tutti gli Associati, a qualsiasi qualifica rispondano o qualsiasi carica rivesta nell’ambito dell’Associazione, di nominare l’A.I.F.E.P. o di servirsi dell’acquisita titolarità di detta qualifica o carica societaria per ottenere privilegi politici, religiosi, economici o commerciali, od anche riconoscimenti scientifico-culturali.
Il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio di Amministrazione per l’Associazione sono stabilite ogni anno dal C.d.A., su proposta del Tesoriere.

Art. 11 Archivio e casistica

L’A.I.F.E.P. mette a disposizione di tutti gli Associati, allo scopo di uniformare e coordinare la regolare tenuta di un necessario archivio delle prestazioni effettuate a favore dell’utenza, un modulo denominato Scheda o “Cartella Identificativa”.
L’Associato può fare uso di tale Scheda nella sua attività professionale, personalizzandola e modificandola secondo le proprie esigenze pratiche, ma sempre rispettandone l’impostazione ufficiale.
Su detta Scheda (oltre alle generali informazioni sulla "Pranopratica" o Bioenergeutica® AIFEP, di cui sarà rilasciata copia per memoria all’interessato), sarà prestampata una dichiarazione con la cui sottoscrizione l’utente riconosce espressamente di sottoporsi al trattamento dell’associato di propria spontanea volontà.
Ogni Bioenergeuta® AIFEP si assume l’obbligo di inviare all’Associazione, con cadenza trimestrale o semestrale, copia conforme della propria casistica scientifica, a condizione che sia obiettivamente adeguata   alle finalità societarie  (con il  consenso firmato al trattamento dei dati personali  relativi art. 13 e 23 del DLGS 196/03”).

Art. 12 Provvedimenti Disciplinari, sanzioni e Disposizioni Finali

a. Il Collegio dei Probiviri, avuta notizia dell’avvenuta violazione di doveri e obblighi contemplati nello Statuto, nel Codice Deontologico e nel presente Regolamento, ne darà immediata comunicazione scritta al presidente protempore dell’Associazione, tramite la Segreteria;
b. Dopo aver verificato l’attendibilità e aver accertato i fatti, compresa l’eventuale esistenza di precedenti, dopo aver ascoltato l’Associato interessato, il Collegio dei Probiviri emetterà un verdetto che potrà assolvere l’Associato perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce violazione normativa, oppure sancirà nei confronti dell’Associato uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
c. Ammonizione verbale;
d. Ammonizione scritta;
e. Sospensione di un mese del rapporto associativo;
f. Sospensione temporanea del rapporto associativo in base alla gravità dei fatti;
g. Radiazione dal Libro dei Soci per non essersi attenuto scrupolosamente alle norme etiche e di correttezza professionale previste nei regolamenti dell’Associazione o per indegnità;
h. Di quant’altro non espressamente detto il Bioenergeuta® dovrà attenersi di volta in volta a quanto gli organi competenti dell’Associazione emaneranno nell’interesse del singolo Associato e dell’Associazione stessa.

Art. 13 Formazioni

Ogni anno saranno organizzati dall’A.I.F.E.P. Corsi Sperimentali Triennali di Formazione Professionale, della durata (attuale), di 800 ore frontali e da relativi corsi obbligatori di aggiornamento permanente (ora di circa 72/80 ore).  I Corsi Triennali, avranno inizio “orientativamente” nel mese di settembre e termineranno nel mese di giugno e sono esclusivamente riservati  ai Soci Effettivi A.I.F.E.P. regolarmente iscritti. Al termine di ogni anno, i partecipanti dovranno sostenere un esame scritto o orale nelle diverse materie avente lo scopo di accertare i loro progressi e al termine del terzo anno presentare un elaborato (tesi o argomento di discussione); in caso di superamento dell’esame, sarà rilasciato un Attestato di compiuta Competenza alla formazione professionale (e un attestato di aggiornamento all’effettuata formazione permanente annuale).
L’intero ciclo di studi avrà la durata di 3 anni, mentre l’aggiornamento permanente è stato disposto obbligatoriamente ad integrazione qualitativa e formativa per tutti gli anni successivi a venire.

Art. 14 Libri dei Soci

L’elenco degli iscritti all’AIFEP sarà aggiornato e organizzato annualmente a cura dell’Associazione stessa e potrà essere diffuso presso i singoli operatori professionali e a beneficio degli utenti.
La pubblicazione avrà valore di Elenco Ufficiale dell’A.I.F.E.P. La pubblicazione sull’Elenco non significa che necessariamente l’attività professionale sia esercitata a tempo pieno e a scopo di lucro.

Art. 15 Reiterazione delle cariche sociali e divieto di cumulo

Le cariche statutarie hanno una durata di 3 anni  con un limite alla reiterazione di tre mandati. Non sono cumulabili le cariche all’interno degli organismi Regionali e di quelli Nazionali.